Art. 2.
(Princìpi e definizioni).

      1. È vietato porre in essere atti, patti o comportamenti che producono un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le persone in ragione delle qualità soggettive indicate all'articolo 1.
      2. Per discriminazione indiretta si intende ogni disposizione, criterio o pratica formalmente neutri, che svantaggiano in misura proporzionalmente maggiore una o più persone in ragione delle qualità soggettive indicate all'articolo 1, salvo che tale disposizione, criterio o pratica siano giustificati da ragioni obiettive, non basate sulle citate qualità ovvero, nel caso di lavoro o di impresa, riguardino requisiti
essenziali al loro svolgimento.
      3. I soggetti privati e le amministrazioni pubbliche promuovono azioni positive, intese come misure adottate con atti normativi o con contratti collettivi, o nell'esercizio di poteri autoritativi o di sovraordinazione, volte ad eliminare le disuguaglianze

 

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di fatto che ostacolano la piena partecipazione di ogni persona a tutte le attività e a tutti i livelli compresi quelli decisionali. Le azioni positive non ricadono nel divieto di discriminazione.
      4. Le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici, anche economici, gli enti locali ed i loro consorzi ed i soggetti a controllo o a partecipazione maggioritaria pubblica, ovvero esercenti pubblici servizi, conformano la propria attività, anche mediante atti organizzativi, ai seguenti princìpi:

          a) integrazione dei princìpi di non discriminazione e di pari opportunità nelle politiche generali e di settore, negli atti di programmazione ed organizzativi;

          b) promozione di politiche per l'occupazione, anche attraverso idonee misure relative ai tempi e all'organizzazione del lavoro, volte a riconoscere e a garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.